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Iscritta in GPS indica voto errato del diploma, ma non viene esclusa dalle graduatorie. Cosa ha detto il Tar

Con il ricorso una signora ha impugnato il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale con il quale è stata disposta la sua esclusione dalle graduatorie provinciali di supplenza (G.P.S.) del personale docente ed educativo. L’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 7 comma 9 della ordinanza ministeriale n. 60/20 del 10.7.2020 (“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”), a seguito dell’esito negativo delle verifiche effettuate dalla scuola con cui è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato sulle dichiarazioni presentate nella domanda circa la votazione ottenuta nel diploma triennale di scuola magistrale. In particolare, la ricorrente ha indicato una data votazione, laddove il diploma non riporta la votazione complessiva, ma i voti per le singole materie. Per il TAR Regionale per la Liguria con sentenza del 04/07/2022 N. 00577/2022 ora in commento, il ricorso è accolto.

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